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Accesso civico

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ACCESSO CIVICO SEMPLICE 

Ai sensi dell’art 5, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., l’obbligo previsto dalla normativa vigente di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

La richiesta di accesso civico cd. “semplice” non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non richiede motivazione, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza (“RPCT”).

L’istanza, debitamente compilata mediante l’utilizzo dell’apposito modulo, sottoscritta e corredata da copia in corso di validità del documento d’identità del richiedente, può essere presentata alternativamente:

  1. attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo societagiubileo2025@legalmail.it;
  2. per mezzo del servizio postale mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo:
    Giubileo 2025 Spa
    c/o Ferrovie dello Stato
    Via Nomentana, 4   00161 – Roma  

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato con la comunicazione al richiedente nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

In caso di ritardo o mancata risposta entro il termine ovvero di diniego, il richiedente può presentare un’istanza di riesame al Titolare del potere sostitutivo, che decide con provvedimento motivato entro il termine di quindici giorni.

Per l’esercizio del diritto di accesso civico si devono utilizzare i seguenti moduli:

Scarica il modulo di richiesta accesso civico semplice.
Scarica il modulo di richiesta al titolare del potere sostitutivo.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, purché siano detenuti dalla Società, nel rispetto dei limiti posti a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis del citato decreto.

In particolare, l’istanza di accesso civico generalizzato è rifiutata se il diniego è necessario per evitare:

1) un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici:

  • la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;
  • la sicurezza nazionale;
  • la difesa e le questioni militari;
  • le relazioni internazionali;
  • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  • la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
  • il regolare svolgimento di attività ispettive.

2) un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  • la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
  • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
  • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

3) segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge: ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

I limiti di cui ai punti 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato.

In caso di limitazioni parziali ai documenti richiesti, la Società consentirà l’accesso alle altre parti e/o dati del documento.

Sono ritenute inammissibili le richieste formulate in modo tale da non permettere di identificare i documenti o le informazioni richieste.

Le istanze massive che riguardino un cospicuo numero di documenti e che risultino manifestatamente irragionevoli, tali da comportare un carico di lavoro che possa interferire con il buon funzionamento delle attività aziendali e/o dell’ufficio interessato, possono essere motivatamente rifiutate o evase in parte.

L’istanza di accesso civico cd. generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non richiede motivazione, è gratuita, e deve essere presentata alla Società che individua, dopo la protocollazione, l’ufficio che deve provvedere alla sua gestione per la successiva evasione.

L’istanza, debitamente compilata mediante l’utilizzo dell’apposito modulo, sottoscritta e corredata da copia in corso di validità del documento identificativo del richiedente, può essere presentata alternativamente:

  1. attraverso posta elettronica all’indirizzo: societagiubileo2025@legalmail.it;
  2. per mezzo del servizio postale mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo:

Giubileo 2025 Spa
c/o Ferrovie dello Stato
Via Nomentana, 4  00161 – Roma.

Laddove la richiesta di accesso generalizzato incida su interessi connessi alla protezione dei dati personali, o alla libertà e segretezza della corrispondenza oppure agli interessi economici e commerciali (ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali), la Società darà comunicazione ai soggetti titolari di tali interessi. I controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione dell’accesso compilando l’apposito modulo.

Il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato con la comunicazione al richiedente nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso, di ritardo o mancata risposta entro il termine, il richiedente può presentare, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

Per le istanze di accesso civico generalizzato devono essere utilizzati i seguenti moduli:

Scarica il modulo di richiesta accesso civico generalizzato.
Scarica il modulo di opposizione del controinteressato a richiesta accesso civico generalizzato.
Scarica il modulo di richiesta di riesame accesso civico generalizzato.

ACCESSO DOCUMENTALE

Tale tipologia di accesso, disciplinato in particolare dagli artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 e s.m.i., consente al soggetto titolare di un interesse qualificato, previa motivata richiesta, di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi, nel rispetto dei limiti e delle eccezioni definite dalla normativa vigente.

Per l’esercizio del diritto di accesso documentale il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

Le richieste di accesso documentale devono essere indirizzate agli uffici che detengono i dati/informazioni richiesti o, comunque, nel caso in cui non si conoscano i referenti degli uffici che detengono i dati/informazioni da richiedere, con una delle seguenti modalità:

  1. a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
    societagiubileo2025@legalmail.it;
  2. per mezzo del servizio postale mediante raccomandata a/r al seguente indirizzo:
    Giubileo 2025 Spa
    c/o Ferrovie dello Stato
    Via Nomentana, 4  00161 – Roma.

Scarica il modulo di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

REGISTRO DEGLI ACCESSI:

Scarica il registro accessi II semestre 2022.
Scarica il registro accessi I semestre 2023
Scarica il registro accessi II semestre 2023

TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO:

L’ Amministratore Delegato e Direttore Generale Dott. Marco Sangiorgio

Contatti:
Giubileo 2025 Spa
c/o Ferrovie dello Stato
Via Nomentana, 4   00161 – Roma
societagiubileo2025@legalmail.it 

Per le richieste al medesimo indirizzate si prega di indicare “all’attenzione del Titolare del potere sostitutivo”.

Data di pubblicazione: 1 marzo 

  

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